(...) Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un Atto illecito che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - Danni patrimoniali, Danni corporali e materiali, nell’esercizio dell’attività professionale di Veterinario, Architetto, veterinario, Perito, Geologo, così come disciplinate dalle leggi vigenti.
Si specifica che la copertura della responsabilità professionale dei chimici è regolata dalle disposizioni dell'allegato A001 per quanto riguarda l’oggetto della copertura.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine od autorizzato dalle competenti autorità e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per la durata dell’Assicurazione. (...)